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Voucher 3I: il nuovo decreto sui criteri e le modalità per l’iscrizione dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati negli elenchi dei professionisti abilitati.

Com’è noto, nel mese di novembre dello scorso anno il Ministro Patuanelli, ha firmato il decreto sul “Voucher 3I – Investire In Innovazione” previsto nel c.d. Decreto Crescita, che ha l’obiettivo di sostenere le start up innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali. Per la misura sono disponibili risorse finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Nel decreto sono stabiliti sia i servizi che potranno essere acquisiti dalle imprese interessate sia gli importi concessi tramite il Voucher 3I: 2.000 euro per i servizi di consulenza relativi alle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; 4.000 euro per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM; 6.000 euro per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto. Il Voucher 3I può essere fornito esclusivamente per l’acquisizione di servizi prestati dai consulenti in proprietà industriale iscritti all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e da avvocati iscritti al Consiglio nazionale forense. Il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto direttoriale che stabilisce i criteri e le modalità per l’iscrizione dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati negli elenchi di cui all’articolo 5 del decreto “Voucher 3I – investire in innovazione”, per start-up innovative al fine di fornire i servizi di consulenza elencati al successivo articolo 3.

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