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Approvati gli ulteriori aiuti ad Alitalia per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus.

Con decisione del 29 dicembre 2020 in relazione al caso SA.59188, concernente l’erogazione da parte del nostro Paese a Alitalia della somma di 73 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dalla compagnia area su 19 rotte a causa della pandemia di coronavirus tra il 16 giugno e il 31 ottobre 2020, la Commissione europea ha stabilito che la misura compensativa non confligge con le norme unionali in materia di aiuti di Stato.

La decisione in commento si pone nel solco dell’altra precedente decisione del 4 settembre 2020 che aveva approvato un analoga misura compensativa per i danni subiti dalla stessa compagnia aerea nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 al 15 giugno 2020 e dovuti anch’essi dovuti alle restrizioni governative e alle misure di contenimento adottate dall’Italia e da altri Paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. 

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, che, com’è noto, consente di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare talune imprese o settori per ovviare ai danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, e in conformità con il c.d. Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19 (adottato con Comunicazione del 13 marzo 2020 e poi successivamente modicato).

In generale la Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dallo Stato membro per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati. Nello specifico caso considerato la Commissione ha concluso che la misura adottata dall’Italia compenserà Alitalia per i danni subiti direttamente riconducibili alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività sulle 19 rotte dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all’evento eccezionale. Essa inoltre ha consideato la misura proporzionata, in quanto l’analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall’Italia identifica adeguatamente i danni riconducibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non va oltre lo stretto necessario per compensare i danni su tali rotte.

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