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I ritardi nell’erogazione degli aiuti al settore agricolo regionale sardo. La Coldiretti discute a Cagliari della possibilità di una class action.

L’antefatto.

La vicenda trae origine dai fenomeni climatici acuti che si sono verificati in Sardegna nel corso del 2017 e in particolare dal lungo periodo di siccità che ha gravemente compromesso la produttività e redditività del comparto agricolo e pastorale.

Per far fronte ai danni provocati dalle emergenze climatiche e dai fenomeni climatici acuti registrati nel 2017 la L. 04.12.2017 n. 172, di conversione del D.L. 16.10.207, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, ha previsto all’art. 2-ter (Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017), “Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti“, l’assegnazione alla Regione Sardegna di “un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da erogare a titolo di concorso all’attivita’ di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.”.

In seguito, con la deliberazione n. 56/29 del 20.12.2017, la Giunta Regionale sarda ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha interessato l’intero territorio regionale, per i danni alle colture orticole, cerealicole, leguminose da granella, frutticole, viticole, olivicole e per le produzioni del comparto apistico, e il riconoscimento delle provvidenze di cui all’art. 5, co. 2, lettere a), b), c) e d) del D.L.vo n. 102/2004, che reca la disciplina per l’accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). Con decreto n. 4914 del 13.02.2018 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, accogliendo la richiesta della Regione, ha declarato il carattere di eccezionale avversità atmosferica della prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 che ha interessato l’intero territorio regionale e disposto l’applicazione delle specifiche misure dell’FSN.

In seguito, la L.R. 11.01.2018, n. 1 (legge di stabilità 2018), all’art. 6, co. 10, ha autorizzato l’Amministrazione regionale ad approvare un programma di interventi infrastrutturali per ridurre i rischi da calamità naturali e siccità e a concedere aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell’anno 2017 (escludendo dagli interventi le imprese del comparto ovino e caprino già beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi regionali 3 agosto 2017, n. 19 e 14 settembre 2017, n. 20). A tal fine, per gli interventi infrastrutturali venivano destinate le risorse nazionali del Patto per la Sardegna FSC, pari a euro 5.000.000, e risorse regionali per concedere aiuti alle imprese agricole e zootecniche, pari a euro 15.000.000. Le direttive di attuazione degli aiuti in questione sono state stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali), con la delibera n. 36/21 del 17.7.2018, che ha previsto:

  • di erogare gli aiuti conformemente a quanto previsto D.L.vo 102/2004, in quanto le misure previste dal regime di aiuti con lo stesso introdotto soddisfano le condizioni di applicazione previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale ha beneficiato dell’esenzione dall’obbligo di notifica (art. 108, par. 3, TFUE);
  • di approvare le direttive di attuazione degli aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell’anno 2017 con l’esclusione, quindi, delle imprese del comparto ovino e caprino;
  • di autorizzare per la copertura finanziaria dell’aiuto la spesa di euro 38.000.000, con trasferimento della somma ad ARGEA la quale provvederà alla erogazione degli aiuti;
  • di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del programma di interventi infrastrutturali e strutturali nelle imprese agricole per ridurre i rischi da calamità naturali e siccità per un importo di euro 5.000.000;
  • di approvare che i restanti euro 2.000.000, stanziati dalla legge di stabilità 2018 siano riprogrammati con apposito provvedimento normativo per destinarli a interventi funzionali allo sviluppo delle imprese agricole e per la compensazione dei danni al comparto ittico;
  • di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l’attuazione dell’intervento in questione.

Con la determinazione n. 6568 del 23.11.2018 l’ARGEA dichiarava l’apertura dei termini per la presentazione dei moduli di comunicazione integrativa per consentire alle imprese agricole di definire la richiesta di accesso alle provvidenze previste dall’FSN, dall’11.12.2018 al 28.02.2019.

A causa di una serie di ritardi istruttori, dichiaratamente attribuiti dall’Amministrazione regionale all’elevato numero di domande presentate e alla complessità della loro gestione, con nota n. 281/Gab del 23.01.2019 l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale impartiva un primo atto di indirizzo per l’accelerazione delle attività istruttorie.

Con lo stesso obiettivo di velocizzare l’iter delle richieste di indennizzo sopra menzionate, veniva poi approvata la L.R. 23.12.2019, n. 24 recante “Norme per l’attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo”, che prevedeva tra l’altro che l’Agenzia ARGEA, d’intesa con l’Agenzia LAORE, definisse e realizzasse un piano straordinario tramite l’impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile, nei contingenti richiesti, dall’Agenzia LAORE. Nelle more della definizione di tale piano, con le deliberazioni n. 4/21 del 6.2.2020 e n. 44/25 del 4.9.2020, la Giunta regionale disponeva il trasferimento delle pratiche arretrate relative agli aiuti regionali di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 17.7.2018, relative alla siccità del 2017, dall’Agenzia ARGEA all’Agenzia LAORE.

Il piano straordinario veniva in seguito approvato con determinazione del commissario straordinario dell’ARGEA n. 1876 del 4.5.2020.

In questo contesto normativo e procedurale interveniva l’art. 24 della L.R. 23.07.2020, n. 22, prevedendo che, per le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi atmosferici 2017, ma che in esito all’attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal citato regolamento (UE) n. 702/2014, l’aiuto sia interamente erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo agli aiuti c.d. de minimis nel settore agricolo. La previsione in commento veniva attuata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 44/25 del 04.09.2020 nei seguenti termini:

  • istituzione di un sistema di aiuti per concedere un indennizzo. nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti de minimis, anche a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi atmosferici avversi dell’anno 2017 che hanno presentato domanda per l’accesso agli aiuti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 17.7.2018 e che, in esito all’attività istruttoria, non soddisfano le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
  • attribuzione di mandato all’Agenzia LAORE affinché curi la conclusione dell’intervento di indennizzo dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi del 2017, provvedendo alla definizione dei procedimenti, alle comunicazioni di legge e alla liquidazione degli aiuti;
  • trasferimento delle risorse residue necessarie a far fronte agli interventi così programmati dall’Agenzia ARGEA all’Agenzia LAORE.

Infine, con la deliberazione n. 47/36 del 30.11.2021, premesso che il punto 4 dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, prevede espressamente che gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere dalla data del verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e preso atto che al 10.11.2021, circa 500 imprese, per ragioni non riconducibili alla loro volontà o condotta, pur avendo subito i danni ed essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalle direttive di attuazione dell’aiuto in oggetto, non hanno potuto beneficiare delle provvidenze loro spettanti, al fine di evitare la violazione del predetto termine e nel contempo assicurare la liquidazione di quanto dovuto alle imprese aventi diritto, la Giunta regionale stabiliva di riconoscere i benefici previsti dalla deliberazione n. 36/21 del 17.7.2018 a favore delle imprese che, per le motivazioni indicate in premessa, non hanno potuto beneficiare delle provvidenze loro spettanti, precisando che gli aiuti saranno erogati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Stando alla relazione sulle attività dell’Agenzia LAORE per l’anno 2021, con riferimento alla Attuazione alla Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 24, nel 2020 ARGEA, su un totale di 22.603 pratiche arretrate di indennizzo per la siccità 2017, ha trasmesso all’Agenzia LAORE ben 13.765 pratiche, trattenendo le residue 9.322; LAORE ha attivato una specifica task force e a giugno del 2021 le pratiche di indennizzo erano state quasi interamente processate: a fine anno 2.989 pratiche risultavano già in liquidazione, 5.367 risultavano non ricevibili, 3.996 erano state giudicate non ammissibili, 643 non liquidabili perché il danno risultava inferiore al 30%. La relazione evidenzia altresì che la disponibilità dei supporti informatici forniti dall’Agenzia ARGEA, necessari per la puntuale realizzazione delle istruttorie, nel corso del 2021 è stata estremamente discontinua, rallentando di fatto la conclusione delle attività in capo a LAORE.

Il casus belli.

Dato il riassunto quadro normativo e regolamentare di esecuzione e implementazione e alla luce della rendicontazione fornita dagli organismi pagatori, con nota del 22 giugno scorso, inviata al Commissario Straordinario della Agenzia Laore, alla Assessora dell’Agricoltura, alla Direzione generale dell’Agricoltura e ad altre organizzazioni professionali agricole, la Coldiretti ha fatto notare: che dalla sintesi dei dati forniti dall’Agenzia LAORE emergeva che in regime di de minimis risultavano liquidate n. 130 domande, che altre 18 risultavano in fase di liquidazione ed che, infine, n. 138 risultano ancora da istruire, per un totale di n. 286 domande; che, per contro, risultavano n. 5367 domande non ricevibili e n. 3.996 domande non ammissibili; che tali numeri non si conciliavano con il bassissimo numero di domande liquidate o da liquidarsi in regime di de minimis (286). In particolare, ha proseguito la Coldiretti, escludendo le domande non ricevibili, ovvero quelle che nelle diverse informative delle Agenzie sono state ricondotte alla errata compilazione dei Richiedenti della Comunicazione Integrativa, attività eseguita nei primi del 2019 per il tramite degli operatori di sportello LAORE, non è chiaro quale sia il numero di domande non ammissibili per il mancato superamento della soglia danno del 30% e che sono potenzialmente pagabili attraverso il regime de minimis, nè è chiara la sorte delle domande non ammissibili in capo ad ARGEA, ovvero se siano state trasferite a LAORE per la verifica di quanto disposto dalla LR 23 dicembre 2019 n. 24.

In grossa sostanza i numeri non tornano e migliaia di produttori danneggiati potrebbero non avere nemmeno un euro di indennizzo: le domande non ammissibili sono quantificabili in c.ca 8.000, di cui 3.996 in capo alle istruttorie LAORE e c.ca 4.000 in capo ad ARGEA, non risulta chiaro quante siano le domande complessive potenzialmente recuperabili nell’alveo della L.R. 22/2020 (aiuti de miminis). La situazione appare ancora meno chiara se si considera che con la deliberazione n. 47/36 del 30.11.2021 la Giunta regionale dava atto che al 10.11.2021, circa 500 imprese, per ragioni non riconducibili alla loro volontà o condotta, pur avendo subito i danni ed essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalle direttive di attuazione dell’aiuto in oggetto, non avevano potuto beneficiare delle provvidenze loro spettanti per superamento dei termini temporali di erogazione dell’aiuto stabiliti dalla normativa sovranazionale.

L’ultima assemblea della Coldiretti a Cagliari e le possibili iniziative legali a dfesa degli interessi dei coltivatori non indennizzati.

I settori dell’ortofrutta compresi i viticoltori, i cerealicoltori e gli apicoltori insieme ai Consorzi di Bonifica guidati da Coldiretti Sardegna si sono dati appuntamento lo scorso 10 ottobre a Cagliari, nel Centro Congressi della Fiera, per fare il punto sul comparto e decidere insieme le strategie (anche, eventualmente, sul piano legale) da seguire per tutelare i produttori a fronte della mancata erogazione degli aiuti spettanti al comparto, sopra meglio descritti.

L’Avv. Fabio Ciulli era presente in qualità di consulente giuridico.

Il dibattito più strettamente attinente alle questioni tecnico-legali si è sviluppato attorno agli obblighi incombenti sulla RAS in base all’ordinamento unionista e sulla possibilità di un classa action nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione alla vicenda della mancata erogazione degli aiuti ai produttori sardi colpiti dalle conseguenze della persistente siccità nel 2017.

Com’è noto, dal 2010 (in forza del D.L.vo 20.12.2009, n. 198) i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici (al fine di garantire il corretto svolgimento dell’operato amministrativo), se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione (inter alia) di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento.

L’azione di svolge in due fasi: a) nella prima fase i soggetti lesi devono, preliminarmente, diffidare l’amministrazione inadempiente; b) trascorsi 90 giorni da detta diffida, i soggetti lesi possono rivolgersi al giudice amministrativo competente (nel ns. caso TAR Sardegna).
Il termine ultimo per la proposizione del ricorso è di un anno, decorrente dalla scadenza dei citati 90 giorni. Il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento dell’amministrazione, può ordinare a quest’ultima di porvi rimedio in tempi congrui specificati in sentenza.

Il prossimo passo che la Coldiretti intende compiere pare essere proprio quello di inviare una lettera di diffida all’Amministrazione regionale inadempiente.

Qui sotto le interviste dei protagonisti.

https://www.rainews.it/tgr/sardegna/video/2022/10/la-crisi-delle-campagne-2b2b0698-7d76-474c-bcb3-6025bb0681a7.html

https://www.videolina.it/articolo/tg/2022/10/10/la_protesta_dei_campi_dopo_la_siccit_la_beffa_dei_mancati_ristori-78-1171442.html

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