info@studiociulli.com
(+39) 070.652.279 (Cagliari) / (+39) 063.221.852 (Roma) / (+39) 024.802.6613 (Milano)

Single Blog Title

This is a single blog caption

Proroga delle concessioni balneari: l’AGCOM diffida la Regione Sardegna.

Scegliendo un tempismo che fa figurare le recenti iniziative governative e la dichiarazione della portavoce per il Mercato interno della Commissione, Sonya Gospodinova, come una manovra di accerchiamento, con nota del 22 ottobre scorso, pubblicata sul bollettino del 2 novembre n. 43/21, l’AGCOM ha segnalato alla Regione Autonoma della Sardegna (in avanti, per brevità, anche RAS) alcune criticità concorrenziali derivanti dalla Deliberazione di Giunta n. 47/34 del 24 settembre 2020, avente a oggetto la “Prosecuzione delle attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale“, nonché, più in generale, dall’attività svolta con riferimento alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime in essere in ambito regionale.

Giova ricordare che con la delibera citata la RAS ha esteso fino al 31 dicembre 2033 la durata delle concessioni di competenza regionale su beni del demanio marittimo in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria nazionale del 2019 (L. 145/2018, che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative appunto alla data del 31 dicembre 2033), nonché dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 104/2020 (nella parte in si riferiscono, confermandolo, al meccanismo di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime). Inoltre, sempre sulla base di detta normativa, la RAS ha esteso sino al 31 dicembre 2033 le concessioni demaniali marittime di competenza comunale, avocando a sé (e sottraendole di conseguenza ai Comuni) le competenze su tali concessioni (e quindi sui loro rinnovi) con la L.R. 12 aprile 2021, n. 7. Secondo quanto si legge nella nota, intervento legislativo in parola, rappresenta l’ultimo tassello di un iter amministrativo volto a ottenere la proroga a tutto il 2033 delle concessioni esistenti e iniziato con la Determinazione Dirigenziale n. 54/2020, con la quale la RAS ha trasmesso ai Comuni costieri sardi le indicazioni operative per l’applicazione della proroga di validità delle concessioni vigenti. Sempre nei confronti dei Comuni costieri sardi, la RAS è successivamente intervenuta, dapprima, diffidandoli a procedere senza indugi con l’estensione al 2033 della durata dei titoli concessori in essere e, in seguito, constatata l’inerzia dei Comuni, deliberando di nominare appositi Commissari ad acta al fine di provvedere all’estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033.

Passati in rassegna gli obblighi che incombono sugli Stati membri dell’Unione europea in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici, ovverosia l’individuazione del privato affidatario mediante l’espletamento il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e il rispetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (anche con riferimento alla specifiche previsioni della Direttiva 2006/123/CE, la famigerata Bolkestein…), nella nota in commento l’AGCOM afferma in modo perentorio che secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni e che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle richiamate disposizioni anche disapplicando la normativa interna che non li rispetti.

Nel prosieguo della nota, l’Autorità garante della concorrenza ricorda di essersi pronunciata in precedenti interventi di advocacy sulla necessità di procedere agli affidamenti delle concessioni (tra cui quelle riguardanti i beni demaniali marittimi ed aventi finalità turistico/ricreative) mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica e che il TAR Toscana ha di recente accolto in via integrale un ricorso ex art. 21-bis L. n. 287/90 con il quale la stessa AGCOM aveva impugnato un provvedimento emesso da un’Amministrazione comunale di tenore sostanzialmente analogo a quello emesso dalla RAS.

Infine, dopo aver ribadito che le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime contenute nei provvedimenti amministrativi meglio individuati sopra integrano specifiche violazioni dei principi concorrenziali e si pongono in contrasto con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative sovranazionali in materia di affidamenti pubblici, l’AGCOM ha invitato la RAS a modificare le disposizioni contestaste, eliminando i profili anticoncorrenziali, e a non dare corso ad alcuna proroga temporale al 2033 – senza una preventiva procedura pubblica competitiva trasparente, obiettiva, imparziale e non discriminatoria – delle concessioni demaniali marittime, assegnando alla Regione il termine di 30 giorni per la comunicazione delle determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Nel caso in cui ciò non si verifichi, avverte l’AGCOM, la stessa Autorità nazionale sarà legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi Amministrazione pubblica regionale che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Commenta