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La Commissione proroga e amplia ulteriormente il quadro temporaneo per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19

Con la Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio scorso la Commissione europea è nuovamente intervenuta sul temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 (si tratta della quinta modifica in ordine temporale), prorogandolo fino al 31 dicembre 2021, aumentando i massimali stabiliti per alcune misure e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, la Comunicazione recentemente adottata proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

Come anticipato, la nuova comunicazione aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno.

  • Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225 000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 euro), 270 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 euro) e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 euro). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 euro per impresa (fino a 30 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro).

La Commissione da inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225 000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Comunicazione di fine gennaio prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2021) dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato” ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Si ricorda che il quadro temporaneo riconosce che l’intera economia dell’UE sta attraversando una grave crisi e consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato unico.

Inoltre, con il passaggio dell’Europa dalla gestione della crisi alla ripresa economica, il controllo degli aiuti di Stato accompagnerà e faciliterà l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In tale contesto, il 21 dicembre scorso la Commissione ha pubblicato (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html) una serie di modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le “iniziative faro europee” della strategia annuale di crescita sostenibile 2021 della Commissione. Questi modelli sono intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali di ripresa in conformità delle norme UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

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