Il quadro temporaneo per gli aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Con la comunicazione C(2020) 4509, pubblicata sulla G.U.U.E. del 02.07 u.s., C 218, pp. 3 e ss., la Commissione ha definito le ulteriori misure di modifica (c.d. terzo emendamento) al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 [c.d. Quadro temporaneo, adottato con Comunicazione della Commissione del 19.03.2020, C(2020) 1863, in G.U.E.E. C 91I del 20.03.2020, pp. 1 e ss.]. Ricordiamo che il 03.04 scorso la Commissione aveva già adottato una prima modifica (c.d. primo emendamento) [v. Comunicazione della Commissione C(2020) 2215, in G.U.U.E. C 112I del 04.04.2020, pp. 1 e ss.), alla quale, il successivo 08.05, era seguita una seconda modifica (c.d. secondo emendamento) [v. Comunicazione della Commissione C(2020) 3156, in G.U.U.E. C 164 del 13.05.2020, pp. 3 e ss.).
Come per le c.d. comunicazioni legate alla crisi adottate a partire dal 2009 (peraltro richiamate a fini di coordinamento dal quadro temporaneo in commento) in seguito alla crisi economico-finanziaria generata dai mutui subprime, culminata col fallimento di Lehman Brothers, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare un quadro comune di riferimento temporaneo al fine di garantire la perdurante efficacia del controllo sulle misure di aiuto concesse dagli Stati membri per far fronte alle difficoltà delle imprese colpite a vario titolo dall’emergenza sanitaria in corso ed evitare che il mercato interno subisca una frammentazione su questo piano per effetto di un intervento disallineato a livello nazionale.
Facendo eco alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 [COM(2020) 112 final] del 13.03.020, con la comunicazione del 20.03 la Commissione ha innanzitutto ribadito quali sono le opzioni di cui dispongono gli SM per la concessione di misure che non rientrano nell’ambito del controllo sovranazionale sugli aiuti di Stato e la cui attuazione non necessita della preventiva autorizzazione della Commissione (la sospensione generalizzata del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ovvero il sostegno finanziario concesso ai consumatori per i servizi cancellati, ad es.) e chiarito che rimangono comunque ferme le possibilità offerte dal reg. generale n. 651/2014 di esenzione per categoria e dalle disposizioni di cui agli art. 107, par. 2, lett. b, e 107, par. 3, lett. c) del TFUE (aiuti concessi sotto forma di indennizzi per i danni provocati dall’epidemia in settori particolarmente colpiti – turismo ad es. – e quelli concessi per far fronte alle necessità acute di liquidità delle imprese dovute o aggravate dall’epidemia).
Fatta la rassegna testé riassunta, la Comunicazione entra nel vivo del suo oggetto esponendo le ulteriori misure temporanee che la Commissione si impegna a ritenere compatibili col mercato interno a norma dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE (gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno SM) nel contesto di crisi attuale in presenza di determinate condizioni, rassicurando circa la rapidità del loro esame. Si tratta segnatamente di: 1. aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (ora definiti aiuti di importo limitato), 2. aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti, 3. aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti, 4. aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari, 5. aiuti concessi sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.Sulla base della constata necessità di accelerare e sostenere le attività di ricerca, sviluppo e produzione legate alla lotta contro il Covid-19, la Comunicazione del 04.04 ha ampliato la gamma delle misure che possono essere autorizzate, introducendo: 6. gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19, 7. gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, 8. gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, 9. gli aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, 10. gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 (selettivi). La Comunicazione del 13.05 ha poi introdotto anche 11. gli aiuti sotto forma di ricapitalizzazione. Gli aiuti contemplati dal quadro sono di regola cumulabili tra loro in base alle condizioni fissate per ogni singola tipologia di misura e con gli aiuti previsti dal regolamento de minimis a dal regolamento generale di esenzione per categoria. Le condizioni fissate nella Comunicazione del 20.03 sono state modificate progressivamente dalle successive Comunicazioni.
A titolo esemplificativo, segnaliamo che gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, ora detti aiuti di importo limitato, possono essere concessi, entro e non oltre il 31.12.2020, solo alle imprese che non si trovavano in difficoltà alla data del 31.12.2019 (ad eccezione delle piccole e microimprese per le quali è ammessa una deroga se soggette a procedure concorsuali per insolvenza e se non hanno già beneficiato di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione) non possono superare gli 800.000 euro a impresa. Per le imprese operanti nei settori della pesca e l’acquacoltura l’aiuto non può superate i 120.000 euro, mentre per le imprese del settore agricolo il limite massimo per ciascun beneficiario è di 100.000 euro. Gli aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti possono essere concessi entro e non oltre il 31.12.2020, con diversa modulazione dei premi di garanzia a seconda della natura del soggetto garantito e della durata della garanzia, che non può comunque essere superiore ai sei anni. La garanzia può riguardare sia prestiti per investimenti sia quelli per il capitale di esercizio e l’importo totale del prestito che può essere garantito varia a seconda che il prestito si estenda o meno oltre il 31.12.2020. In ogni caso la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano in difficoltà al 31.12.2019.