Il Tribunale UE conferma l’illegittimità del regime di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore degli aeroporti sardi
Con le sentenze rese il 13 maggio scorso nelle cause easyJet/Commissione (T-8/18), Volotea/Commissione (T-607/17) e Germanwings/Commissione (T-716/17), il Tribunale UE ha respinto i ricorsi presentati dalle compagnie aeree easyJet, Volotea e Germanwings diretti all’annullamento della decisione della Commissione del 29 luglio 2016 che ha dichiarato parzialmente incompatibile col mercato interno il regime di aiuti istituito dalla Regione della Sardegna ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 2010, n. 10 [Aiuto di Stato SA.33983(2013/C) (ex 2012/NN)(ex 2011/N)].
In molti ricorderanno che l’attenzione della Commissione europea per gli interventi della Regione Sardegna a favore degli scali aeroportuali sardi risale ai primi anni duemila. Ed in effetti il procedimento di indagine che si è concluso con la decisione confermata dal Tribunale costituisce una estensione di quello avviato nel 2007 (v. il comunicato stampa) relativo agli aiuti di Stato concessi dal gestore aeroportuale di Alghero ad alcuni vettori low-cost per mezzo di accordi che stabilivano condizioni operative favorevoli all’aeroporto e di alcune sovvenzioni finanziarie accordate all’aeroporto dai suoi azionisti pubblici (v. Decisione della Commissione C37/2007 –Italia -Air One/Ryanair –Aeroporto di Alghero). Tra i commentatori la questione aveva destato interesse anche per i succosi risvolti sul piano del contezioso interno: con discussa decisione il Tribunale di Sassari – Sezione distaccata di Alghero aveva ritenuto di non dover ricorrere al sostegno della Commissione per valutare la fondatezza dell’istanza di sospensione cautelare dell’erogazione delle agevolazioni proposta da alcune compagnie aeree concorrenti delle beneficiarie e aveva infine rigettato la domanda ritenendo che l’apertura del procedimento di indagine formale sulla misura contestata non costituisse per se stessa indice dell’illegittimità della misura, necessario presupposto per la concessione della tutela cautelare (sic).
Elementi centrali delle decisioni in commento, sotto il profilo della qualificazione delle misure controverse come aiuti di Stato, sono l’utilizzo di risorse pubbliche, l’imputabilità delle risorse erogate alla Regione sarda e l’individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno nelle compagnie aeree e non già nei gestori aeroportuali, in aderenza alla ricostruzione della Commissione. In merito al primo requisito, il Tribunale ha confermato che i pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale alle compagnie aeree rappresentavano una mobilitazione di risorse statali, in quanto i fondi versati dalla Regione alle società di gestione aeroportuale erano stati utilizzati per effettuare i pagamenti in questione. In particolare, è stata evidenziata l’esistenza di un meccanismo di controllo che subordinava il rimborso dei fondi impegnati alla presentazione di relazioni contabili e di documenti giustificativi comprovanti la conformità degli accordi, in forza dei quali i pagamenti erano stati effettuati, agli obiettivi perseguiti dalla legge regionale nonché la loro corretta esecuzione. Per quanto riguarda l’imputabilità alla Regione dei pagamenti effettuati dalle società di gestione aeroportuale a favore delle compagnie aeree, dopo aver ricordato che anche il livello di controllo esercitato dallo Stato sulla concessione di un vantaggio deve essere preso in considerazione al fine di accertare il coinvolgimento delle autorità pubbliche nella sua adozione, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, il livello di controllo esercitato dalla Regione sulla concessione dei fondi alle compagnie aeree dimostrasse il suo coinvolgimento nello stanziamento dei fondi. Infine, Il Tribunale ha altresì approvato la conclusione della Commissione secondo la quale le società di gestione aeroportuale non erano beneficiarie del regime di aiuti controverso, ma intermediari tra la Regione e le compagnie aeree. Sulla base di questa conclusione e quanto all’esistenza di un vantaggio selettivo, il Tribunale ha altresì escluso che la Regione possa aver agito come un normale investitore privato che acquista servizi di aumento di traffico aereo e di marketing, perchè le compagnie aree beneficiarie sono state selezionate non mediante una gara d’appalto conforme alle regole e ai principi sovranazionali, ma sulla base di inviti a manifestare interesse.
Si evidenzia che in merito alle difese delle società beneficiarie concernenti l’assenza dell’effetto distorsivo e l’esistenza di un legittimo affidamento tutelabile, il Tribunale ha ribadito che: 1) nell’ambito dell’esame di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche del regime in questione, senza essere tenuta a effettuare un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sulla base del regime controverso, spettando alle autorità nazionali verificare la situazione individuale di ciascuna impresa sottoposta a un’operazione di recupero (in particolare, la Commissione non è tenuta a esaminare l’eventuale carattere de minimis dell’erogazione effettuata in attuazione del regime di aiuti); 2) i beneficiari di un aiuto non possono nutrire alcun legittimo affidamento sulla sua legalità se questo è attuato illegittimamente prima della valutazione della Commissione.