info@studiociulli.com
(+39) 070.652.279 (Cagliari) / (+39) 063.221.852 (Roma) / (+39) 024.802.6613 (Milano)

Single Blog Title

This is a single blog caption

Meccanismo europeo di ricollocamento dei richiedenti asilo: la Corte di giustizia condanna Polonia, Ungheria e la Repubblica Ceca.

Con sentenza del 2 aprile scorso, resa nelle cause riunite, C-715/17, C-718/17 eC-719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, la Corte di giustizia ha accolto i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione contro i predetti SM per non avere indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio. In particolare, per un verso, la Corte ha constatato l’inadempimento della decisione del 22.09.2015 che il Consiglio aveva adottato ai fini della ricollocazione, su base obbligatoria, dalla Grecia e dall’Italia, di 120000 richiedenti protezione internazionale verso gli altri SM. Per altro, la Corte ha constatato che la Polonia e la Repubblica ceca erano altresì venute meno agli obblighi sulle stesse incombenti in forza di una decisione anteriore che il Consiglio aveva adottato il 14.09.2015 per la ricollocazione, su base volontaria, dalla Grecia e dall’Italia, di 40000 richiedenti protezione internazionale verso gli SM. Giova evidenziare che la Corte ha respinto la tesi difensiva degli Stati condannati secondo la quale i ricorsi della Commissione sarebbero stati irricevibili perchè a fronte della scadenza del periodo di applicazione delle decisioni di ricollocazione, essi non avrebbero più avuto la possibilità di porre rimedio agli inadempimenti contestati. La Corte ha ricordato in proposito che un ricorso per inadempimento risulta ricevibile se la Commissione si limita a chiedere di dichiarare l’esistenza dell’inadempimento dedotto e che la constatazione di un inadempimento continua ad avere un interesse sostanziale, in particolare come fondamento della responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro, in conseguenza del suo inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, dell’Unione o di singoli.

Commenta